Amministrazione Trasparente
D.lgs 33/2013 - Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
(comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 97 del 2016)
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
(comma così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 97 del 2016)
Link a Albo on line / categoria contratti
Sottocategorie
Documenti
INDIVIDUAZIONE SUPPLENZA BREVE DAL 23.02.2023 AL 24.02.2023
- 23/02/2023
- Personale non a tempo indeterminato